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RISARCIMENTO INFORTUNISTICA STRADALE

E’ sempre consigliabile l’assistenza medico legale in caso di sinistro stradale o per altre tipologie di infortuni al fine di ottenere un corretto e congruo risarcimento del danno alla persona, sia in sede extragiudiziale sia giudiziale.

Per una corretta e compiuta valutazione è necessario esaminare la documentazione sanitaria, verificare la completezza degli accertamenti clinici svolti, sottoporre a visita medica diretta l’interessato, quindi procedere alla stesura di un consulenza tecnica con valutazione, quantificazione e calcolo del Danno Biologico.

L’interessato sarà assistito in tutte le fasi fino al completo ristoro del pregiudizio psico-fisico subito.

Ulteriori informazioni nelle “FAQ” di seguito e nella Sezione INFO E AGGIORNAMENTI”

FAQ

Affidarsi alle cure dei sanitari conservando tutta la documentazione sanitaria (referti Pronto Soccorso, esami radiologici, certificati specialistici, attestazione cicli di riabilitazione, ecc) che sarà utile successivamente per la valutazione del danno per il risarcimento della compagnia di assicurazione.

L’intervento del medico legale è consigliabile sin dalle prime fasi, potrà seguire l’infortunato consigliando eventualmente anche esami utili per la successiva corretta e completa valutazione del danno.

Il medico legale di parte può procedere a valutazione, previa visita medica ed esame della documentazione, e eventualmente consigliare la possibilità di ricorrere in giudizio per un più congruo riconoscimento degli esiti residuati. In questi casi l’assistenza prevede la stesura di una Consulenza Tecnica di Parte e l’assistenza a visita nella successiva valutazione (CTU)

Il medico legale riconosce il nesso causale tra evento traumatico (incidente) e le lesioni subite. Calcola i periodi di inabilità temporanea biologica, assoluta e relativa, e valuta gli esiti permanenti in termini di Danno Biologico (percentuale di danno) con riferimento alle indicazioni tabellari in uso in ambito risarcitorio

I compensi relativi alla prestazione medico legale offerta variano in relazione al tipo di impegno e difficoltà che richiede il singolo caso. Sin dal primo contatto saranno fornite indicazioni chiare e trasparenti sui costi da sostenere



RISARCIMENTO RESPONSABILITA' SANITARIA

E’ possibile ottenere un risarcimento dimostrando la responsabilità degli enti ospedalieri (e assimilati) e del personale sanitario (medici e altri operatori) in caso di cosiddetta malpractice, che si può configurare come errore del medico/operatore sanitario o errore della struttura ospedaliera nei trattamenti sanitari dei pazienti loro affidati.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi che potrebbero dar luogo a ristoro di un danno per malpractice:

  • diagnosi tardiva o errata
  • errata terapia
  • interventi chirurgici eseguiti in modo difforme rispetto ai normali criteri di diligenza professionale

I danni alla salute permanenti vanno quantificati con riferimento al danno biologico, inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito dell’integrità fisica della persona; danno morale, articolo 2059 del codice civile, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo e della tranquillità psichica dell’individuo per cui ogni pregiudizio arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta Costituzionale si quantifica per la sua doppia dimensione del danno-relazione/proiezione esterna dell’essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza; al danno esistenziale conseguente alla lesione di interessi essenziali ed intangibili dell’individuo, attinenti alla sfera degli affetti, alla reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana che trovano fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2, 29, 39 della Costituzione; danno patrimoniale consistente nel danno emergente da perdita subìta e/o dal lucro cessante per mancato guadagno.

Trattandosi di materia complessa e particolarmente impegnativa è necessario, per chi ha subito un lutto e riportato menomazioni permanenti, avvalersi dell’assistenza di un medico legale, al fine di avvalorare le proprie istanze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale.

IN QUESTO AMBITO, APPUNTO CONSIDERANDONE LA COMPLESSITA’, LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE INIZIALE E’ GRATUITA.

Ulteriori informazioni nella Sezione “INFO e APPROFONDIMENTI”

In queste situazioni il medico legale, con la collaborazione del paziente, acquisisce i dati relativi alla storia clinica, esamina la documentazione sanitaria, procede ad accertamento diretto e valuta il caso in tutti i suoi aspetti per dedurre eventuali profili di responsabilità. Nella maggior parte dei casi il medico legale collabora con un medico specialista di fiducia della branca di interesse per meglio comprendere aspetti tecnici utili poi a procedere per eventuale azione risarcitoria

Occorre fornire tutta la documentazione sanitaria relativa sia ad accertamenti effettuati prima dell’intervento chirurgico, la Cartella Clinica integrale relativa al ricovero con intervento chirurgico, documentazione sanitaria relativa ai controlli successivi (esami di laboratorio, radiografie, RM, ecografie, ecc).

Dopo aver esacquisito la storia clinica, dopo aver esaminato tutta la documentazione, dopo aver sottoposto ad accertamento diretto l’interessato procede a studio e valutazione per evidenziare eventuali profili di responsabilità (errore nella valutazione iniziale del tipo di intervento, intervento chirurgico non eseguito secondo i criteri della diligenza media, mancata osservazione delle linne guida relative al caso in esame, ecc).

Le risultanze dello studio e della valutazione potranno eventualmente dar corso a richiesta di risarcimento per i danni subiti.

In questa circostanza il medico legale redige una Consulenza Tecnica per dimostrare la responsabilità e per quantificare il Danno Biologico e tutti i danni conseguenza.

Dipende dalla difficoltà tecnica del caso in questione e dall’eventuale coinvolgimento di un medico specialista nella materia di propria fiducia

I compensi relativi alla prestazione medico legale offerta variano in relazione al tipo di impegno e difficoltà che richiede il singolo caso. Sin dal primo contatto saranno fornite indicazioni chiare e trasparenti sui costi da sostenere.

In questi procedimenti, appunto considerando la difficoltà tecnica, la valutazione medico legale iniziale è GRATUITA



RISARCIMENTO POLIZZA INFORTUNI O MALATTIA

Al verificarsi dell’evento previsto da una specifica Polizza Infortuni o Malattia, è consigliabile per il titolare della pratica o per l’avente diritto richiedere una consulenza medico legale di parte al fine di ben valutare e quantificare il danno subito in aderenza alle condizioni e alle tabelle di riferimento previste dalla polizza in esame.

FAQ

Occorre visionare la Polizza in argomento per individuare le modalità e i tempi per denunciare il danno alla compagnia assicuratrice pena la decadenza del ristoro. Bisogna inoltre valutare se il trauma in questione è ricompreso nel contratto stipulato tra i rischi inclusi e non esclusi.  

Sarà il medico fiduciario della compagnia assicuratrice a valutare la percentuale di Danno Biologico sulla scorta della documentazione prodotta e di quanto emerge dalla visita diretta seguendo le indicazioni delle Tabelle di riferimento riportate nella polizza in esame

In questo caso è necessaria l’assistenza di un medico legale di parte che analizzando le condizioni della polizza, rilevando le tabelle di riferimento previste, valutando la documentazione e apprezzando gli esiti sulla persona danneggiata, potrà effettivamente esprimere una congrua valutazione per il giusto ristoro del danno subito.

E’ sempre possibile fare ricorso previa valutazione del medico legale di parte se la percentuale di danno riconosciuta non è ritenuta corretta. 

In questi casi i tempi e le modalità sono indicate nelle condizioni della Polizza in essere.

In questi casi è necessaria una Consulenza medico legale di parte. 

I compensi relativi alla prestazione medico legale offerta variano in relazione al tipo di impegno, alle fasi di effettiva partecipazione del medico legale e alla eventuale stesura di consulenza tecnica. Sin dal primo contatto saranno fornite indicazioni chiare e trasparenti sui costi da sostenere. 



INDENNIZZO DANNI DA VACCINAZIONI

Si offre attività qualificata in tutte le fasi dei procedimenti. In questo caso riteniamo fondamentale l’assistenza medico legale sia per la proposizione dell’istanza sia per l’assistenza in CMO sia per eventuali ricorsi stragiudiziali e giudiziali.

In breve i principi e le finalità

La Legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo anche ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni. I beneficiari sono tutti i cittadini italiani che abbiano riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità con menomazione permanente dell’integrità psico fisica. In questo ambito rientrano anche le menomazioni  permanenti o i decessi conseguenza dei vaccini COVID. 

I soggetti riconosciuti “danneggiati” da vaccinazione hanno diritto a un indennizzo (ASSEGNO A VITA).

Gli Eredi dei soggetti deceduti a causa della vaccinazione hanno diritto ad un ASSEGNO UNA TANTUM.

Trattasi di valutazioni tecniche non semplici, che richiedono esperienza e competenza nel settore e che devono essere sostenute da evidenze scientifiche “validate e riconosciute”. Le attuali conoscenze scientifiche rendono probabili riconoscimenti di danni da vaccino Covid in relazione ad alcune patologie.

Riteniamo, in questo ambito, necessaria l’assistenza medico legale che, attraverso la ricostruzione storico-clinica, l’esame della documentazione, l’accertamento diretto e il confronto con quanto riviene dalla letteratura scientifica attuale, può permettere il riconoscimento delle provvidenze previste dimostrando la relazione causale tra vaccinazione e menomazione e quantificando la menomazione permanente secondo i criteri tabellari previsti dalla Legge 210/92.

IN QUESTO AMBITO, CONSIDERANDO LA DIFFICOLTA’ TECNICA COMPLESSIVA , LA VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE INIZIALE E’ GRATUITA.

Ulteriori informazioni nelle “FAQ” di seguito e nella Sezione “INFO e AGGIORNAMENTI”

FAQ

E’ possibile produrre apposita istanza ai sensi della Legge 210/92 alla ASL territorialmente competente. In questa FASE ISTRUTTORIA occorre produrre tutta la documentazione necessaria al fine di dimostrare il nesso causale tra vaccino e danno subito. L’assistenza medico legale è consigliata già in questa fase iniziale perchè quanto sarà prodotto costituirà elemento importante per la successiva valutazione della Commissione incaricata. 

Dopo aver formulato la domanda alla ASL competente, il fascicolo contenente la documentazione sanitaria sarà inviato alla CMO (Commissione Medico Ospedaliera) istituita presso il DMML (Dipartimento Militare di Medicina Legale) competente per territorio. Nel caso dei residenti in Puglia, Molise, Basilicata e Campania (prov. Avellino-Benevento-Salerno) la CMO competente è di istanza a Bari Palese. Sarà poi la CMO ad effettuare l’accertamento medico legale diretto (visita e esame della documentazione) e quindi ad esprimersi, con apposito verbale, sulla correlazione causale vaccinazione/malattia e sulla gravità della menomazione.

E’ questo il “momento valutativo” più importante, occasione in cui dimostrare alla Commissione tutti gli elementi di rilievo necessari per ottenere l’indennizzo. In questa occasione si ha diritto all’assistenza MEDICO LEGALE di parte  che potrà ben evidenziare alla Commissione tutti gli elementi utili per un giudizio positivo, per l’accoglimento dell’istanza e per ottenere quindi l’indennizzo.

Riteniamo che questo sia il momento fondamentale per far valere le proprie ragioni in occasione dell’accertamento presso la CMO. In questa occasione il medico legale di parte potrà rappresentare “direttamente” le proprie considerazioni e conclusioni, evidenziare la documentazione necessaria ed eventualmente redigere anche una una consulenza tecnica da depositare nel fascicolo.

Dopo la notifica del Verbale della CMO con esito negativo è possibile proprorre ricorso direttamente al Ministero della Salute che giudicherà solo “sugli atti” senza chiamare a visita la parte interessata. Il ricorso deve essere inoltrato entra 30 giorni dalla notifica del Verbale di diniego.

In alternativa, o successivamente a eventuale ulteriore diniego del Ministero, è facoltà del ricorrente esperire ricorso dinanzi al Giudice Ordinario competente.

In queste circostanze è sempre necessaria una Consulenza medico legale Tecnica di Parte 

La procedura non prevede la necessità di farsi assistere dal medico legale, ma riteniamo che sia davvero utile in questo tipo di procedimento, per diversi motivi:

  • ottenere sin dall’inizio un parere tecnico qualificato che esprima effettiva possibilità di riconoscimento (le attuali conoscenze scientifiche confortano sul riconoscimento di alcuni danni da vaccino mentre per altri risulta più difficile)
  • assiste nella proposizione dell’istanza curando la documentazione sanitaria necessaria per una corretta e compiuta valutazione
  • assistenza diretta presso la Commissione
  • stesura di relazione tecnica 

I compensi relativi alla prestazione medico legale offerta variano in relazione al tipo di impegno, alle fasi di effettiva partecipazione del medico legale e alla eventuale stesura di consulenza tecnica. Sin dal primo contatto saranno fornite indicazioni chiare e trasparenti sui costi da sostenere. 



INDENNIZZO DANNI DA TRASFUSIONE

Si offre attività qualificata in tutte le fasi dei procedimenti. In questo caso riteniamo fondamentale l’assistenza medico legale sia per la proposizione dell’istanza sia per l’assistenza in CMO sia per eventuali ricorsi stragiudiziali e giudiziali.

In breve i principi e le finalità 

La Legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.

(GENERALITA’) all’ art. 1 della legge 210/92 si precisa che l’indennizzo spetta ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV, HBV e HCV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati 

I benefici di cui alla  presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n.  210, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

L’indennizzo spettante consiste in un Assegno a vita cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l’avente diritto può optare fra l’assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di lire 150  milioni.

Riteniamo, in questo ambito, necessaria l’assistenza medico legale che, attraverso la ricostruzione storico-clinica, l’esame della documentazione e l’accertamento diretto può permettere il riconoscimento delle provvidenze previste dimostrando la relazione causale tra trasfusione e epatopatia HCV o HBV e quantificando la menomazione permanente secondo i criteri tabellari previsti dalla Legge 210/92.

IN QUESTO AMBITO, CONSIDERANDO LA DIFFICOLTA’ TECNICA COMPLESSIVA , LA VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE INIZIALE E’ GRATUITA.

Ulteriori informazioni nelle “FAQ” di seguito e nella Sezione “INFO e AGGIORNAMENTI”

FAQ

Occorre produrre apposita istanza ai sensi della Legge 210/92 alla ASL territorialmente competente. Bisogna inoltre allegare la documentazione necessaria (Cartelle Cliniche, Scheda Istat) per la successiva valutazione  della Commissione incaricata. E’ consigliata già in questa fase iniziale l’assistenza medico legale perchè utile a valutare la documentazione necessaria da produrre.  

E’ possibile produrre apposita istanza ai sensi della Legge 210/92 alla ASL territorialmente competente. In questa FASE ISTRUTTORIA occorre produrre tutta la documentazione necessaria al fine di dimostrare il nesso causale tra la trasfusione e il contagio HCV. L’assistenza medico legale è consigliata già in questa fase iniziale perchè quanto sarà prodotto costituirà elemento importante per la successiva valutazione della Commissione incaricata.  

Dopo aver formulato la domanda alla ASL competente, il fascicolo contenente la documentazione sanitaria sarà inviato alla CMO (Commissione Medico Ospedaliera) istituita presso il DMML (Dipartimento Militare di Medicina Legale) competente per territorio. Nel caso dei residenti in Puglia, Molise, Basilicata e Campania (prov. Avellino-Benevento-Salerno) la CMO competente è di istanza a Bari Palese. Sarà poi la CMO ad effettuare l’accertamento medico legale diretto (visita e esame della documentazione) e quindi ad esprimersi, con apposito verbale, sulla correlazione causale trasfusione/epatite HCV e sulla gravità della menomazione.

E’ questo il “momento valutativo” più importante, occasione in cui dimostrare alla Commissione tutti gli elementi di rilievo necessari per ottenere l’indennizzo. In questa occasione si ha diritto all’assistenza MEDICO LEGALE di parte  che potrà ben evidenziare alla Commissione tutti gli elementi utili per un giudizio positivo, per l’accoglimento dell’istanza e per ottenere quindi l’indennizzo.

Riteniamo che questo sia il momento fondamentale per far valere le proprie ragioni in occasione dell’accertamento presso la CMO. In questa occasione il medico legale di parte potrà rappresentare “direttamente” le proprie considerazioni e conclusioni, evidenziare la documentazione necessaria ed eventualmente redigere anche una una consulenza tecnica da depositare nel fascicolo.

Dopo la notifica del Verbale della CMO con esito negativo è possibile proprorre ricorso direttamente al Ministero della Salute che giudicherà solo “sugli atti” senza chiamare a visita la parte interessata. Il ricorso deve essere inoltrato entra 30 giorni dalla notifica del Verbale di diniego.

In alternativa, o successivamente a eventuale ulteriore diniego del Ministero, è facoltà del ricorrente esperire ricorso dinanzi al Giudice Ordinario competente.

In queste circostanze è sempre necessaria una Consulenza medico legale Tecnica di Parte 

La procedura non prevede la necessità di farsi assistere dal medico legale, ma riteniamo che sia davvero utile in questo tipo di procedimento, per diversi motivi:

  • ottenere sin dall’inizio un parere tecnico qualificato che esprima effettiva possibilità di riconoscimento
  • assiste nella proposizione dell’istanza curando la documentazione sanitaria necessaria per una corretta e compiuta valutazione sia per riconoscimento contagio HCV sia per riconoscimento Una Tantum
  • assistenza diretta presso la Commissione
  • stesura di relazione tecnica 

I compensi relativi alla prestazione medico legale offerta variano in relazione al tipo di impegno, alle fasi di effettiva partecipazione del medico legale e alla eventuale stesura di consulenza tecnica. Sin dal primo contatto saranno fornite indicazioni chiare e trasparenti sui costi da sostenere. 



INDENNIZZO DANNI DA TALIDOMIDE

Si offre attività qualificata in tutte le fasi dei procedimenti. In questo caso riteniamo fondamentale l’assistenza medico legale sia per la proposizione dell’istanza sia per l’assistenza in CMO sia per eventuali ricorsi stragiudiziali e giudiziali.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, integrata dal d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n.14, prevede l’erogazione, da parte dello Stato, dell’indennizzo di cui all’art.1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e micromelia, nati dal 1959 al 1965.

Il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, articolo 21-tercome convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 riconosce, l’indennizzo anche ai nati negli anni 1958 e 1966.
T
ale decreto inoltre prevede il riconoscimento dell’indennizzo “anche ai soggetti che ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide”, all’esito dell’attuazione dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, che prevedono la necessità di modificare il regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della  salute e delle politiche sociali del 2 ottobre 2009, n.163

Il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n.166 definisce i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni, ai fini dell’accertamento del diritto all’indennizzo, per i soggetti nati al di fuori del periodo previsto dalla Legge 244/07 e successive modifiche e integrazioni, che presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. I criteri sono stati definiti tenendo conto degli studi medico scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.



INFORTUNI INAIL

assistenza m.l. diretta per riconoscimento infortunio con percentuale di danno – visita collegiale – ricorsi

l’INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative. Nella tutela Inail rientrano, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti, i parasubordinati, ed alcune tipologie di lavoratori autonomi, quali ad esempio gli artigiani e coltivatori diretti.

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

Gli obblighi del DATORE DI LAVORO e del LAVORATORE AUTONOMO 

Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo unico 1124/1965). 

Nel caso di lavoratori autonomi l’obbligo è del lavoratore stesso.

Gli obblighi del LAVORATORE

In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
  • rivolgersi al suo medico curante.
 
Prestazioni economiche
– indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
– indennizzo in capitale (per menomazione tra 6% e 15% )
– rendita per menomazioni tra 16% e 100%
– rendita ai superstiti
– assegno per assistenza personale continuativa

FAQ

Occorre valutare tutta la documentazione sanitaria relativa all’infortunio e visualizzare il Verbale conclusivo rilasciato dall’INAIL per poter capire se la valutazione non è stata coerente. 

E’ indispensabile un valutazione medico legale per una giusta stima del danno, poi procedere a ricorso che nella prima fase è più semplice e veloce perchè è possibile ricorrere direttamente all’INAIL con una nuova valutazione “collegiale”.

In questo modo è possibile evitare il ricorso al Giudice con riduzione di costi e tempi

E’ possibile proporre istanza di aggravamento previa valutazione medico legale. Nell’occasione occorre valutare la documentazione sanitaria e procedere a vista diretta.

Prima di sottoporsi all’accertamento di revisione dell’INAIL è consigliabile una consulenza tecnica medico legale per avere giuste indicazioni ed evitare la soppressione della rendita

Molto probabilmente si. Occorre però valutare tutto con attenzione. 

L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

In questi casi, dopo valutazione medica, è possibile la RIAPERTURA INFORTUNIO.

Il medico può riaprire un infortunio sul lavoro se il lavoratore, dopo aver ripreso l’attività lavorativa avverte i sintomi e limitazioni collegate al precedente infortunio e lamenta quindi una recidiva della malattia subita a seguito dell’infortunio e per la quale aveva già usufruito di un periodo di astensione dal lavoro.

La competenza è della commissione provinciale INAIL territorialmente competente. Trascorso il periodo di convalescenza (inabilità temporanea) e dopo il giudizio di idoneità a riprendere regolare servizio, sarà valutata la percentuale di Danno Biologico considerando la menomazione e le Tabelle di riferimento (DM 12.07.2000)

Per Danno Biologico dal 1% al 5% = FRANCHIGIA

Per Danno Biologico dal 6% al 15% = INDENNIZZO IN CAPITALE

Per Danno Biologico dal 16% al 100% = RENDITA MENSILE

In questi casi è necessaria una valutazione medico legale di parte per poter eventualmente ricorrere contro:

  • il grado di menomazione che ha riconosciuto nel suo caso
  • la data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea
  • l’inesistenza di danno permanente
  • la liquidazione della rendita
E’ possibile ricorrere in 2 modi:
  • RICORSO AMMINISTRATIVO – COLLEGIALE (sugli atti, direttamente all’INAIL con medico legale di parte)
  • RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO
 

Purtroppo con la percentuale del 4% non ha diritto a prestazioni economiche (fino al 5% rientra nella franchigia), quindi in questo caso probabilmente avranno riconosciuto solo l’inabilità temporanea (numero di giorni di assenza dal lavoro per infortunio).

Contro la valutazione di un danno che si ritiene “sottostimato” è possibile fare ricorso per ottenere una migliore percentuale, previa valutazione medico legale.



MALATTIE PROFESSIONALI INAIL

assistenza diretta per riconoscimento mal. professionale con percentuale di danno – collegiale – ricorsi

La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”)

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “SISTEMA MISTO” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

La silicosi e l’asbestosi, malattie gravi e irreversibili dell’apparato respiratorio, sono disciplinate da una normativa ad hoc. A differenza di quanto disposto per le altre malattie professionali, non è richiesto che queste patologie siano contratte a causa delle lavorazioni esercitate in quanto si tratta di malattie tipiche delle lavorazioni stesse. 

LE ATTIVITA’ RISCHIOSE

Il lavoratore viene assicurato per una o più attività considerate pericolose, ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato.
Infatti, egli è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili. Egli, inoltre, opera in un determinato ambiente che, di per sé solo, può presentare pericoli; svolge la prestazione a fianco di colleghi che svolgono anch’essi attività rischiose; entra in contatto con apparecchiature e macchine varie anche se non le utilizza direttamente.

l’Inail tutela i lavoratori che subiscono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative.

Tra le prestazioni economiche rientrano:

Prestazioni economiche
– indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
– indennizzo in capitale (per menomazione tra 6% e 15% )
– rendita per menomazioni tra 16% e 100%
– rendita ai superstiti
– assegno per assistenza personale continuativa

 

FAQ

Bisogna considerare il tipo di attività svolta e per quanto tempo è stata svolta, poi bisogna considerare l’effettiva patologia riscontrata dalla documentazione sanitaria. In questo caso molto probabilemnte ci sono tutti i presupposti per il riconoscimento di malattia professionale.

E’ indispensabile un valutazione medico legale per una giusta stima del danno, poi procedere a ricorso che nella prima fase è più semplice e veloce perchè è possibile ricorrere direttamente all’INAIL con una nuova valutazione “collegiale”.

In questo modo è possibile evitare il ricorso al Giudice con riduzione di costi e tempi

Certamente SI. Nell’occasione riteniamo utile una consulenza medico legale per una congrua valutazione per il riconoscimento della miglior percentuale possibile.

Prima di sottoporsi all’accertamento di revisione dell’INAIL è consigliabile una consulenza tecnica medico legale per avere giuste indicazioni ed evitare la diminuzione o la soppressione della rendita

Sicuramente. Il tipo di attività, le sollecitazioni meccaniche contro resisetnza ripetute nel tempo sicuramente favoriscono l’insorgenza di questo tipo di patologie. Ci sono in questo caso buoni presupposti per il riconoscimento di malattia professionale

Certamente SI. in questo caso la commissione INAIL farà una attenta analisi dei periodi lavorativi cui è stato esposto, dei dispositivi di protezione utilizzati, delle sostanze trattate e, in riferimento alla letteratura scientifica di riferimento, potrà ritenere questo tipo di patologia riconducibile all’attività lavorativa svolta.

Per questo tipo di patologie riteniamo fondamentale l’assistenza tecnica di un medico legale che saprà ben rappresentare ed evidenziare tutti gli elementi utili per il giusto riconoscimento.

La competenza è della commissione provinciale INAIL territorialmente competente. Per riconoscere l’origine professionale della malattia valuterà tutti gli elementi relativi alla sua attività lavorativa (tempi, sostanze, ambiente, sovraccarichi, rumore) e se vi è convergenza potrà ritenere la patologia in esame di natura professionale.

Nel contempo valuterà anche la menomazione che ne è derivata attribuendo una percentuale di Danno Biologico che potrà dar luogo a Indennizzo in Capitale o a una Rendita.

In questi casi è necessaria una valutazione medico legale di parte per poter eventualmente ricorrere contro:

  • il mancato riconoscimento di malattia professionale
  • l’inesistenza o una percentuale bassa di danno permanente
E’ possibile ricorrere in 2 modi:
  • RICORSO AMMINISTRATIVO – COLLEGIALE (sugli atti, direttamente all’INAIL con medico legale di parte)
  • RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO
 



INVALIDITA' CIVILE

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LEGGE 104/92

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INVALIDITA' - INABILITA' INPS

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LEGGE 335

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