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VITTIME DEL DOVERE
In questi procedimenti riteniamo fondamentale l’assistenza di un MEDICO LEGALE esperto e qualificato sia per la proposizione dell’istanza sia per la stesura di consulenza tecnica sia per l’assistenza diretta in CMO sia per eventuali ricorsi stragiudiziali e giudiziali.
NB: alla luce dei nuovi principi di diritto introdotti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (SS.UU. sent. nnrr 6214 – 6215 – 6216 – 6217 anno 2022), è possibile su istanza dei soggetti già riconosciuti Vittime del Dovere procedere a REVISIONE delle percentuali di invalidità già attribuite con rivalutazione per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico (DB) e morale (DM).
Generalità
L’esigenza di una protezione aggiuntiva nei confronti dei Militari e delle Forze dell’Ordine, ma anche di altri dipendenti pubblici, che siano rimasti permanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività ha, nel tempo, indotto il legislatore a creare la categoria delle VITTIME DEL DOVERE e a riconoscere, in aggiunta alla causa di servizio (Equo Indennizzo e PPO), una serie di vantaggi economici e previdenziali. La normativa e i decreti emanati nel tempo tendono ad armonizzare sempre più gli attuali benefici a quelli previsti per le c.d. Vittime del Terrorismo.
Chi sono i potenziali destinatari?
L’ art. 3 della legge 466/1980 ha incluso, in un primo tempo, nelle Vittime del Dovere: a) i Magistrati Ordinari b) i militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato c) i Vigili del Fuoco d) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio d’ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite o lesioni abbiano riportato una invalidità permanente o siano deceduti.
Il successivo art. 1 comma 563 della Legge 266/2005 ha precisato, e ulteriormente esteso, la categoria ricomprendendo in essa tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi che si sono verificati: 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità 2) nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari 4) in operazioni di soccorso 5) in attività di tutela della pubblica incolumità 6) a causa di azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili.
Quali sono i benefici?
La legge 266/2005 ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle Vittime del Terrorismo alle Vittime del Dovere ovvero ai familiari superstiti, avvenuta con il D.P.R. 243/2006. Attualmente, pertanto, i benefici consistono in: SPECIALE ELARGIZIONE (2mila euro per ogni punto percentuale invalidità) – SPECIALE ELARGIZIONE IN CASO DI DECESSO (200MILA EURO) – ASSEGNI VITALIZI MENSILI – AGEVOLAZIONI PENSIONISTICHE IRPEF – ESENZIONE TICKET – AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE DI CONIUGE/FIGLI – BORSE DI STUDIO.
Ulteriori informazioni nelle “FAQ” di seguito e nella Sezione “INFO E AGGIORNAMENTI”
FAQ
Certamente SI. Così come chiaramente previsto all’ art 1 comma 563 della legge 266/05 queste circostanze sono ricomprese. Dopo l’accertamento medico legale sarà riconosciuta la percentuale di Invalidità Complessiva e quindi i relativi benefici.
Certamente SI. La condizione è che l’evento di servizio rientri nelle condizioni previste all’ art 1 comma 563 della legge 266/05 (leggi sopra). Il precedente riconoscimento (Modello C, Verbale CMO, Decreto) costituisce già un importante elemento per la valutazione.
La domanda va inoltrata tramite il Comando di appartenenza. Nella stessa occorre evidenziare i fatti di servizio (atti documentali) relativi all’infortunio, allegare documentazione sanitaria, eventuali verbali e decreti precedenti relativi alla causa di servizio). Riteniamo sia importante compilare la domanda in maniera corretta, per questo sin da subito possono essere utili i consigli del medico legale.
Ai sensi dell’art 2 del DPR 181/09, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera (CMO) della sanità militare.
La competenza territoriale della CMO è dettata dalla sede di servizio o, se in quiescenza, dalla sede di residenza.
Esempio: per la regione Puglia, Molise, Basilicata e Campania (BN-AV-SA) la CMO competente è quella del DMML di Bari.
E’ sempre consigliata, in occasione dell’accertamento presso la CMO, la presenza del medico legale di parte.
In occasione dell’accertamento medico legale presso la CMO l’interessato sarà sottoposto a visita medica, sarà esaminata la documentazione sanitaria e precedenti riconoscimenti (Mod. C, Verbali, Decreti). Al termine dell’accertamento la CMO redigerà apposito verbale con le valutazioni di merito: giudizio diagnostico, conoscibilità, nesso causale, valutazione invalidità complessiva (IC), eventuale data di stabilizzazione.
Nell’occasione si considera molto utile l’assistenza del Medico Legale
SI è possibile. Nella fattispecie è fondamentale la valutazione tecnica del medico legale di parte che potrà ben illustrare e motivare eventuali valutazioni non congrue sia per quanto riguarda il nesso causale sia per quanto riguarda la valutazione percentuale (IC).
In questa circostanza occorre comunque affidarsi ad un Avvocato esperto del settore.
Certamente SI. La condizione è che l’evento rientri nei casi previsti.
Dopo la nuova istanza si procederà a nuova valutazione relativamente all’evento in esame e alle menomazioni ad esso conseguenti con l’espressione di una nuova percentuale di invalidità complessiva del danno.
Quest’ultima sarà poi cumulata con la precedente percentuale già attribuita con l’espressione di un nuovo valore complessivo dell’invalidità.
I compensi relativi alla prestazione medico legale offerta variano in relazione al tipo di impegno e difficoltà che richiede il singolo caso. Inoltre occorrerà considerare i compensi relativi nei vari momenti di assistenza se necessari (stesura relazione tecnica, assistenza diretta in CMO, relazione per ricorso).
In ogni caso, in occasione della preliminare valutazione, tutto sarà indicato in maniera chiara e trasparente.
EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE
In questi procedimenti medico legali riteniamo fondamentale l’assistenza di un MEDICO LEGALE esperto e qualificato sia per la proposizione dell’istanza sia per la stesura di consulenza tecnica sia per l’assistenza diretta in CMO sia per eventuali ricorsi stragiudiziali e giudiziali.
NB: alla luce dei nuovi principi di diritto introdotti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (SS.UU. sent. nnrr 6214 – 6215 – 6216 – 6217 anno 2022), è possibile su istanza dei soggetti già riconosciuti Equiparati alle Vittime del Dovere procedere a REVISIONE delle percentuali di invalidità già attribuite con rivalutazione per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico (DB) e morale (DM).
Il comma 564 dell'art. 1 Legge 266/2005 ha introdotto, nel percorso di progressiva equiparazione in ambito vittimologico, la categoria degli EQUIPARATI alle VITTIME del DOVERE individuando in essi coloro che abbiano contratto infermità permenentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Quali sono i benefici?
Per il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle Vittime del Terrorismo alle Vittime del Dovere ovvero ai famigliari superstiti, avvenuta con il D.P.R. 243/2006, spettano le stesse provvidenze già elencate nella Sezione Vittime del Dovere.
Valutazione
I procedimenti medico legali, ancorchè simili nei principi e nella criteriologia valutativa rivenienti dal DPR 181/09, differiscono per quanto attiene la riconducibilità causalogica delle infermità alle particolari condizioni ambientali od operative. Di fatto il riconoscimento è possibile solo per quelle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio o in corso di riconoscimento, considerando che sarà lo stesso Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ( CVCS ) ad esprimersi nel merito.
Ulteriori informazioni nelle “FAQ” di seguito e nella Sezione “INFO E AGGIORNAMENTI”
FAQ
Teoricamente tutte potrebbero essere riconosciute. La norma e le indicazioni richiamano però quelle patologie che possono essere causalogicamente ricondotte alle particolari condizioni ambientali od operative in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura.
Certamente SI. Anzi è bene specificare che per il riconoscimento quale Equiparato alle Vittime del Dovere è necessaria il precedente riconoscimento della stessa infermità quale causa di servizio.
La domanda può essere comunque proposta anche se il riconoscimento della causa di servizio non è stata ancora definita (è in corso)
La competenza, come per le Vittime del Dovere, è demandata alle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) competenti per territorio.
Dopo l’accertamento la CMO redige apposito verbale esprimendo: esatta infermità al giudizio diagnostico, la data di conoscibilità, la valutazione percentuale dell’invalidità complessiva (IC).
In questo caso NON sarà la CMO ad esprimersi sul nesso causale, bensì sarà il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) ovvero lo stesso organo che giudica la dipendenza da causa di servizo nell’ambito della legge 461.
Si ritiene sempre molto utile l’assistenza diretta del medico legale in CMO
Per missione di qualunque natura può intendersi qualsiasi compito, funzione, incarico, mansione espletata dal dipendente nel l’ambito delle attività di servizio.
Le particolari condizioni ambientali od operative possono sussistere o sopravvenire anche durante lo svolgimento di un’ordinaria attività di istituto, quando sono tali da esporre il dipendente a maggiori rischi e pericoli e sono causa o concausa dell’invalidità.
I compensi relativi alla prestazione medico legale offerta variano in relazione al tipo di impegno e difficoltà che richiede il singolo caso. Inoltre occorrerà considerare i compensi relativi nei vari momenti di assistenza se necessari (stesura relazione tecnica, assistenza diretta in CMO, relazione per ricorso).
In ogni caso, in occasione della preliminare valutazione, tutto sarà indicato in maniera chiara e trasparente.
VITTIME DEL TERRORISMO e della CRIMINALITA' ORGANIZZATA
In questi procedimenti medico legali riteniamo fondamentale l’assistenza di un MEDICO LEGALE esperto e qualificato sia per la proposizione dell’istanza sia per la stesura di consulenza tecnica sia per l’assistenza diretta in CMO sia per eventuali ricorsi stragiudiziali e giudiziali.
NB: alla luce dei nuovi principi di diritto introdotti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (SS.UU. sent. nnrr 6214 – 6215 – 6216 – 6217 anno 2022), è possibile su istanza dei soggetti già riconosciuti Vittime del Terrorismo procedere a REVISIONE delle percentuali di invalidità già attribuite con rivalutazione per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico (DB) e morale (DM).
Generalità
Sono considerati Vittime del Terrorismo quei cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio nazionale e i cittadini italiani deceduti o feriti a causa di atti terroristici e di stragi di tale natura, verificatisi nel territorio extranazionale.
E’ prevista una serie di benefici, anche di carattere non economico, erogati da diverse amministrazioni:
- il ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Polizie municipali e persone che abbiano prestato assistenza, su richiesta, alle Forze dell’ordine
- il ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, per i Vigili del Fuoco
- il ministero della Giustizia, per i magistrati, i giudici popolari e dipendenti civili dell’amministrazione penitenziaria
- il ministero della Difesa, per gli appartenenti alle Forze armate
- il ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, per le vittime civili
Sono Vittime della criminalità organizzata tutti i cittadini italiani, stranieri o apolidi deceduti o rimasti invalidi in atti criminali di stampo mafioso avvenuti sul territorio nazionale.
I benefici previsti sono elencati nella precedente sezione Vittime del Dovere. Per maggiori dettagli troverà nella sezione “INFO e AGGIORNAMENTI” un elenco più completo e dettagliato.
I benefici possono essere richiesti per eventi avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1961.
Ulteriori informazioni nelle “FAQ” di seguito e nella Sezione “INFO E AGGIORNAMENTI”
FAQ
E’ opportuno proporre istanza direttamente al Ministero Interno tramite Prefettura o direttamente collegandosi al Portale del Ministero Interno. Nell’occasione dovranno essere richiamati o documentati i “fatti” di natura terroristica e le menomazioni fisiche riportate.
Sarà poi opera degli Uffici interessati valutare la riconducibilità dei fatti ad attentati di natura terroristica ed eventualemente dar seguito all’istanza richiedendo la successiva valutazione tecnica alla CMO competente.
Ai sensi dell’art 2 del DPR 181/09, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera (CMO) della sanità militare.
La competenza territoriale della CMO è dettata dalla sede di servizio o, se in quiescenza, dalla sede di residenza.
Esempio: per la regione Puglia, Molise, Basilicata e Campania (BN-AV-SA) la CMO competente è quella del DMML di Bari.
E’ sempre consigliata, in occasione dell’accertamento presso la CMO, la presenza del medico legale di parte.
In occasione dell’accertamento medico legale presso la CMO l’interessato sarà sottoposto a visita medica, sarà esaminata la documentazione sanitaria.
Al termine dell’accertamento la CMO redigerà apposito verbale con le valutazioni di merito: giudizio diagnostico, conoscibilità, nesso causale, valutazione invalidità complessiva (IC), eventuale data di stabilizzazione.
Nell’occasione si considera molto utile l’assistenza del Medico Legale
Certamente. Per tutti i cittadini .
I compensi relativi alla prestazione medico legale offerta variano in relazione al tipo di impegno e difficoltà che richiede il singolo caso. Inoltre occorrerà considerare i compensi relativi nei vari momenti di assistenza se necessari (stesura relazione tecnica, assistenza diretta in CMO, relazione per ricorso).
In ogni caso, in occasione della preliminare valutazione, tutto sarà indicato in maniera chiara e trasparente.
CAUSE DI SERVIZIO
SEZIONE IN MANUTENZIONE
PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
SEZIONE IN MANUTENZIONE
IDONEITA' AL SERVIZIO E RICORSI
SEZIONE IN MANUTENZIONE